Eccoli tornano alla carica!
Negli Avvisi di Accertamento di AREA RISCOSSIONI S.r.l. TIA – TARES – TARSU- TARI -, o
più semplicemente “tassa smaltimento rifiuti”, che vedono come ente impositore il Comune di
Pagani, si legge l’esplicito richiamo alla legge n. 311/2004. Detta legge all’art. 1 comma 340 recita:
al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i
seguenti periodi: “A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a
destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in
ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;
per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei
dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo
modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati
intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per
l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento”.
In sintesi ed in soldoni per il cittadino comune il pagamento dell’imposta per lo smaltimento rifiuti
deve essere effettuato sull’80% della superficie catastale.
TUTTO QUESTO E’ TOTALMENTE SMENTITO NEI FATTI.
L’avviso di accertamento che arriva all’ignaro cittadino ha una superficie tassata che non
corrisponde all’80% della superficie catastale, bensì superiore. ATTENZIONE a quanto si
paga!!!
La tassa smaltimento rifiuti dal 2004 deve essere calcolata sull’80% della superficie catastale e non
più in base all’autocertificazione dell’utente o di un tecnico abilitato.
Questo lo sancisce la stessa AREA RISCOSSIONI S.r.l. nell’avviso di accertamento, che si allega,
con omissione dei dati sensibili.
Le strade da percorrere possono essere:
1) Contestazione dell’Avviso di Accertamento se è richiesta una cifra maggiore all’80% della
superficie catastale;
2) Pagamento della cifra richiesta con l’Avviso di Accertamento e conseguenziale valutazione
di richiesta di rimborso delle somme versate in esubero se la superficie dichiarata è
maggiore all’80% della superficie catastale, il tutto nei limiti di prescrizione.